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Topic: Maradona batte il fisco italiano  (Letto 17914 volte)

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Offline leif

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« Risposta #90 il: Ottobre 21, 2013, 23:08:11 pm »
In merito ad un'articolo comparso oggi sul sito del Sole24Ore dal titolo "Ecco perché Maradona deve ancora 40 milioni al Fisco italiano" (questo il link: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-10-21/ecco-perche-maradona-deve-ancora-40-milioni-fisco-italiano-190015.shtml?uuid=ABdx5IY ) avrei alcune precisazioni da fare...

Premesso che io non mi sento nè sono nessuno per contraddire i giornalisti/economisti/giuristi del rispettabilissimo Sole24Ore, mi sà che, oltre ad aver arronzato il fatto pur di sputtanare D10S, hanno proprio toppato alla grande, e spiego perchè:

I FATTI:
Nel 1991 venne notificato a Maradona, alla Sscn e ai due calciatori brasiliani avviso di accertamento Irpef relativi a diverse annualità tra il 1986 e il 1990. Il Fisco contestava la prassi per cui la società corrispondeva, oltre all'ingaggio, compensi per lo sfruttamento dei diritti d'immagine attraverso società con sede all'estero che poi li "triangolavano" agli atleti. Maradona all'epoca della notifica non era già più in Italia e quindi non impugnò, a differenza degli altri destinatari, l'avviso di accertamento che riguardava i 4 soggetti come coobligati solidali (SSC Napoli, Careca, Alemao, Maradona); a seguito della impugnazione di Careca ed Alemao, l'avviso di accertamento venne annullato con sentenza dagli organi di giustizia tributaria.
Ora, secondo l'agenzia di riscossione EQUITALIA S.P.A. Maradona sarebbe debitore del fisco italiano poichè, non avendo impugnato l'avviso di accertamento notificatogli,sì che l'obbligazione tributaria nei suoi confronti viene considerata "consolidata".

LA MIA OPINIONE:
Fermo restando che a questa vicenda mancano tanti elementi controversi, quali ad esempio le notifiche (mancate o errate) di atti, il calcolo di interessi e mora ecc.. soffermandomi al nocciolo della questione ora esposto, dopo aver letto l'articolo e dopo aver superato l'esame di Diritto Tributario, mi sono detto: "è  ora di far chiarezza!", ed eccomi qui.... Cercherò di essere il più chiaro e più sintetico possibile anche se l'uso di termini piuttosto tecnici è inevitabile.

Innanzitutto l'atto di accertamento di obbligazioni solidali è un atto con effetti verso più soggetti ( in tal caso SSC Napoli, Careca, Alemao, Maradona -> detti coobbligati); gli effetti di tale atto non sono inscindibili. L'impugnazione di un accertamento di un'obbligazione solidale non comporta che vi sia "litisconsorzio necessario", cioè partecipazione al giudizio di tutti i coobbligati.
Ciascun soggetto cui l'atto sia notificato può impugnarlo, dando vita ad un autonomo processo; ma non è necessario che nel processo promosso da uno dei coobbligati, siano presenti gli altri.
Detto questo, è bene chiarire che se i coobbligati impugnano l'atto con distinti ricorsi (dando vita a distinti processi) gli esiti, chiaramente, possono essere tanti, quanti sono i processi instaurati. Ma veniamo al nostro caso: cosa succede quando un avviso di accertamento, diretto a più soggetti, sia impugnato da alcuni soltanto (in questo caso Alemao e Careca) e non dagli altri che rimangono inerti (Maradona)?
Può il debitore inerte (Maradona) opporsi alla riscossione facendo valere il giudicato di annullamento dell'accertamento ottenuto dagli altri coobbligati (Alemao e Careca)??????

signori e signore, LA RISPOSTA è  SI!!!!

E veniamo ai motivi, di fatto e di diritto:

1) il processo tributario è  un processo costitutivo rivolto (solitamente) all'annullamento di atti autoritativi, emanati dall'amministrazione finanziaria;
2) i ricorsi dei coobbligati (Alemao e Careca) hanno per oggetto un identico atto impositivo (avviso di accertamento, unico per tutti) dichiarato con sentenza annullato (Commissione Tributaria Regionale della Campania, sentenza numero 126/1994)
3) L'ANNULLAMENTO DI UN ATTO VALE ERGA OMNES (regola fondamentale di Diritto Amministrativo, quindi di Diritto Tributario, che non è altro che una branca del primo) quindi vale anche per Maradona!!!!
4) La giurisprudenza ritiene applicabile l'art. 1306 comma 2 del Codice Civile, a norma del quale il giudicato (la sentenza) intevenuto in un processo tra il creditore (il Fisco) e uno dei coobbligati (Alemao e Careca) può essere opposto al creditore (il Fisco) ANCHE DAI COOBBLIGATI CHE NON HANNO PARTECIPATO AL PROCESSO (MARADONA)!!!! Si ritiene quindi, che nella solidarietà tributaria, la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento ottenuta da un coobbligato possa essere opposta al fisco dagli altri obbligati, compreso chi non ha impugnato l'accertamento (e cioè il pibe)!!!!

P.Q.M.
Maradona non deve essere considerato debitore di niente e di nessuno!!!!!



ringrazio il mio libro di Istituzioni di Diritto Tributario che mi ha accompagnato nell'esposizione :)

tesauro?

pure io ho studiato il caso maradona in diritto tributario
L'internazionalizzazione. Un club satellite in cina. La cittadella del cinema da fare a Castelvolturno in cambio delle autorizzazioni a fare la cittadella dello sport. I tabelloni full HD dall'America. La scugnizzeria. La tavola rotonda per lo stadio. Voglio prendere un club inglese. 124,5 milioni di euro. Voglio la Circumvesuviana. I Napoli new yorkers. Se voglio spendo pure 30 milioni di euro per un giovane. La clinica dello sport costruita intorno al dott. De Nicola. Napoli channel. Io come voi voglio vincere.

    Offline ReMida

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    « Risposta #91 il: Ottobre 22, 2013, 10:37:19 am »
    Si tesauro!
    Tu a quali conclusioni sei pervenuto??
    "Avete visto i piazzamenti di Klopp con il Magonza prima che lo prendesse il Borussia?"

    Fiducia in Sarri!!

      Offline leif

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      « Risposta #92 il: Ottobre 22, 2013, 14:06:38 pm »
      Si tesauro!
      Tu a quali conclusioni sei pervenuto??

      cito tesauro

      [...] la decisione della Comm. trib. di secondo grado di Napoli, 6 settembre 1994, n.126, dinanzi a cui la società calcistica di Napoli aveva impugnato un accertamento emesso a suo carico, in cui le si imputava di aver omesso le ritenute su somme corrisposte a delle società, ma considerate come redditi di pertinenza di alcuni suoi calciatori. Tra l'altro, era risultato che la società aveva corrisposto al più noto di tali calciatori (Maradona) redditi di lavoro per lire 3,8 miliardi negli anni dal 1985 al 1990, mentre ad una società di Vaduz, presieduta dallo stesso Maradona, erano stati corrisposti nello stesso periodo 24,5 miliardi.

      In pratica, una furbata

      inoltre:
      Con sentenza n. 598/01/13, depositata lo scorso 1° febbraio, la Commissione tributaria centrale di Napoli ha rigettato la richiesta di intervento adesivo dipendente avanzata dal calciatore Maradona nel giudizio in questione, rispetto al quale lo stesso Maradona era rimasto estraneo.
      Nella specie, la controversia è scaturita dalla notifica nei confronti della S. S. Calcio Napoli s.p.a., in merito agli esercizi che vanno dal 1985 al 1990, di avvisi di accertamento con i quali il competente ufficio finanziario contestava l'omesso versamento delle ritenute che avrebbe dovuto operare sulle maggiori retribuzioni corrisposte ai calciatori Maradona, Careca e Alemao.
      Secondo l’ufficio, difatti, ai calciatori
      erano stati corrisposti maggiori compensi, occultati dalla interposizione di società estere, per cui lo stesso procedeva altresì al recupero del maggior reddito accertato, notificando gli avvisi di accertamento anche ai tre calciatori.
      Tutti gli avvisi di accertamento in questione, poi, venivano tempestivamente impugnati, dinanzi all’autorità giudiziaria competente, fatta eccezione però per l'avviso notificato a Maradona.
      Con sentenza del 20 dicembre 1993, successivamente impugnata dalla società, dai calciatori e dall’ufficio, la Commissione tributaria di primo grado di Napoli, previa riunione dei ricorsi, accoglieva le ragioni della società limitatamente a rettifiche riguardanti altri rapporti, mentre rigettava “nel resto i ricorsi per quanto riguarda l’omesso versamento delle ritenute d’acconto relative ai corrispettivi di lavoro di Maradona …, con salvezza degli effetti derivanti dalla dichiarazione integrativa presentata”. Rigettava, altresì, i ricorsi di due calciatori “per la parte relativa ai redditi non coperti dalle dichiarazioni integrative presentate”.
      Con sentenza del 6 settembre 1994, poi, l’adita Commissione tributaria di secondo grado di Napoli rigettava il ricorso della società e quello dell’ufficio, mentre accoglieva quello dei due calciatori.
      L’Ufficio ha conseguentemente proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale di Napoli che, in considerazione dell’avvenuta definizione della lite da parte della società ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002 e delle dichiarazioni integrative presentate dai due calciatori ai sensi della legge n. 413/1991, ha dichiarato l’estinzione dei giudizi relativi alla fallita società e ai due calciatori, rigettando la richiesta di intervento adesivo avanzata da Maradona.
      Il calciatore argentino, infatti, pur non avendo impugnato gli avvisi di accertamento, era intervenuto nel corso del giudizio chiedendo di poter godere degli effetti della sentenza, attesa l’inscindibilità tra la contestazione a lui mossa e quella fatta alla società.
      Orbene, secondo l’adita Commissione, invece, la chiusura della controversia da parte della società Napoli Calcio non comporta la definizione automatica degli obblighi del calciatore Maradona, la cui obbligazione tributaria deve essere soddisfatta in base alla propria aliquota marginale.
      Questo per diverse ragioni.
      Innanzitutto, perché il calciatore è rimasto estraneo al giudizio, non impugnando l’avviso di accertamento notificatogli, cosicché l’obbligazione tributaria nei suoi confronti si è consolidata, con conseguente inapplicabilità dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
      Secondariamente, poi, anche perché “la definizione della controversia nei confronti della società, in forza di una norma di condono, ha natura soggettiva e non può riflettersi sugli obblighi di altri soggetti: la decisione della controversia nei confronti della società non implica un accertamento in fatto di cui possa beneficiare il contribuente”. “Né il condono della società può estendersi al calciatore che avrebbe potuto a sua volta accedere al condono, se avesse ritenuto di contestare tempestivamente l’accertamento”.
      In definitiva, dunque, l’unica strada ancora percorribile al Pibe de Oro resta quella dell’autotutela, con conseguente possibilità d’impugnare un eventuale rifiuto (Cass., SS. UU., del 23 aprile 2009, n. 9669).
       
      Lecce, 13 febbraio 2013
       
      Avv. Maurizio Villani
      Avv. Paola Rizzelli


      http://www.diritto.it/docs/34665-come-risolvere-il-caso-maradona-ctc-napoli-n-598-2013
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        Offline ReMida

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        « Risposta #93 il: Ottobre 22, 2013, 14:30:41 pm »
        cito tesauro

        [...] la decisione della Comm. trib. di secondo grado di Napoli, 6 settembre 1994, n.126, dinanzi a cui la società calcistica di Napoli aveva impugnato un accertamento emesso a suo carico, in cui le si imputava di aver omesso le ritenute su somme corrisposte a delle società, ma considerate come redditi di pertinenza di alcuni suoi calciatori. Tra l'altro, era risultato che la società aveva corrisposto al più noto di tali calciatori (Maradona) redditi di lavoro per lire 3,8 miliardi negli anni dal 1985 al 1990, mentre ad una società di Vaduz, presieduta dallo stesso Maradona, erano stati corrisposti nello stesso periodo 24,5 miliardi.

        In pratica, una furbata

        inoltre:
        Con sentenza n. 598/01/13, depositata lo scorso 1° febbraio, la Commissione tributaria centrale di Napoli ha rigettato la richiesta di intervento adesivo dipendente avanzata dal calciatore Maradona nel giudizio in questione, rispetto al quale lo stesso Maradona era rimasto estraneo.
        Nella specie, la controversia è scaturita dalla notifica nei confronti della S. S. Calcio Napoli s.p.a., in merito agli esercizi che vanno dal 1985 al 1990, di avvisi di accertamento con i quali il competente ufficio finanziario contestava l'omesso versamento delle ritenute che avrebbe dovuto operare sulle maggiori retribuzioni corrisposte ai calciatori Maradona, Careca e Alemao.
        Secondo l’ufficio, difatti, ai calciatori
        erano stati corrisposti maggiori compensi, occultati dalla interposizione di società estere, per cui lo stesso procedeva altresì al recupero del maggior reddito accertato, notificando gli avvisi di accertamento anche ai tre calciatori.
        Tutti gli avvisi di accertamento in questione, poi, venivano tempestivamente impugnati, dinanzi all’autorità giudiziaria competente, fatta eccezione però per l'avviso notificato a Maradona.
        Con sentenza del 20 dicembre 1993, successivamente impugnata dalla società, dai calciatori e dall’ufficio, la Commissione tributaria di primo grado di Napoli, previa riunione dei ricorsi, accoglieva le ragioni della società limitatamente a rettifiche riguardanti altri rapporti, mentre rigettava “nel resto i ricorsi per quanto riguarda l’omesso versamento delle ritenute d’acconto relative ai corrispettivi di lavoro di Maradona …, con salvezza degli effetti derivanti dalla dichiarazione integrativa presentata”. Rigettava, altresì, i ricorsi di due calciatori “per la parte relativa ai redditi non coperti dalle dichiarazioni integrative presentate”.
        Con sentenza del 6 settembre 1994, poi, l’adita Commissione tributaria di secondo grado di Napoli rigettava il ricorso della società e quello dell’ufficio, mentre accoglieva quello dei due calciatori.
        L’Ufficio ha conseguentemente proposto ricorso alla Commissione tributaria centrale di Napoli che, in considerazione dell’avvenuta definizione della lite da parte della società ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289/2002 e delle dichiarazioni integrative presentate dai due calciatori ai sensi della legge n. 413/1991, ha dichiarato l’estinzione dei giudizi relativi alla fallita società e ai due calciatori, rigettando la richiesta di intervento adesivo avanzata da Maradona.
        Il calciatore argentino, infatti, pur non avendo impugnato gli avvisi di accertamento, era intervenuto nel corso del giudizio chiedendo di poter godere degli effetti della sentenza, attesa l’inscindibilità tra la contestazione a lui mossa e quella fatta alla società.
        Orbene, secondo l’adita Commissione, invece, la chiusura della controversia da parte della società Napoli Calcio non comporta la definizione automatica degli obblighi del calciatore Maradona, la cui obbligazione tributaria deve essere soddisfatta in base alla propria aliquota marginale.
        Questo per diverse ragioni.
        Innanzitutto, perché il calciatore è rimasto estraneo al giudizio, non impugnando l’avviso di accertamento notificatogli, cosicché l’obbligazione tributaria nei suoi confronti si è consolidata, con conseguente inapplicabilità dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
        Secondariamente, poi, anche perché “la definizione della controversia nei confronti della società, in forza di una norma di condono, ha natura soggettiva e non può riflettersi sugli obblighi di altri soggetti: la decisione della controversia nei confronti della società non implica un accertamento in fatto di cui possa beneficiare il contribuente”. “Né il condono della società può estendersi al calciatore che avrebbe potuto a sua volta accedere al condono, se avesse ritenuto di contestare tempestivamente l’accertamento”.
        In definitiva, dunque, l’unica strada ancora percorribile al Pibe de Oro resta quella dell’autotutela, con conseguente possibilità d’impugnare un eventuale rifiuto (Cass., SS. UU., del 23 aprile 2009, n. 9669).
         
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        http://www.diritto.it/docs/34665-come-risolvere-il-caso-maradona-ctc-napoli-n-598-2013
        sono incappato in un errore di comprensione....
        Il mio ragionamento verteva sul fatto che, essendo UN avviso di accertamento che contestava le somme elargite dalla SSC Napoli verso tutti e 3 i calciatori (da cui il fisco ne aveva dedotto una manovra elusiva) ed avendo più coobbligati, gli effetti della  sentenza di annullamento scaturita dall'impugnazione di uno liberasse tutti gli altri, secondo il principio della "solidarietà tributaria" perchè pensavo che UNO fosse l'avviso di accertamento....

        invece, avendo il fisco notificato più avvisi di accertamento (uno per soggetti in causa), sò cavoli di Maradona  :asd:
        "Avete visto i piazzamenti di Klopp con il Magonza prima che lo prendesse il Borussia?"

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          « Risposta #94 il: Ottobre 22, 2013, 14:34:18 pm »
          sono incappato in un errore di comprensione....
          Il mio ragionamento verteva sul fatto che, essendo UN avviso di accertamento che contestava le somme elargite dalla SSC Napoli verso tutti e 3 i calciatori (da cui il fisco ne aveva dedotto una manovra elusiva) ed avendo più coobbligati, gli effetti della  sentenza di annullamento scaturita dall'impugnazione di uno liberasse tutti gli altri, secondo il principio della "solidarietà tributaria" perchè pensavo che UNO fosse l'avviso di accertamento....

          invece, avendo il fisco notificato più avvisi di accertamento (uno per soggetti in causa), sò cavoli di Maradona  :asd:

          la controversia ruota intorno al fatto che lui dice che questo avviso non gli è stato notificato o comunque non notificato correttamente, questo mi è parso di capire anche leggendo un articolo sul sole24ore che non riesco a trovare
          L'internazionalizzazione. Un club satellite in cina. La cittadella del cinema da fare a Castelvolturno in cambio delle autorizzazioni a fare la cittadella dello sport. I tabelloni full HD dall'America. La scugnizzeria. La tavola rotonda per lo stadio. Voglio prendere un club inglese. 124,5 milioni di euro. Voglio la Circumvesuviana. I Napoli new yorkers. Se voglio spendo pure 30 milioni di euro per un giovane. La clinica dello sport costruita intorno al dott. De Nicola. Napoli channel. Io come voi voglio vincere.

            Online IoAmo

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            « Risposta #95 il: Ottobre 22, 2013, 14:39:47 pm »
            Si tesauro!
            Tu a quali conclusioni sei pervenuto??
            il mio tesaurooooooo, aaaaaaaaaaaaaaaah

              Online La tecnica di Meret

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              « Risposta #96 il: Ottobre 23, 2013, 08:20:26 am »
              il mio tesaurooooooo, aaaaaaaaaaaaaaaah


              Maledetto :stralol: sto morendo :stralol:

              Inviato dal mio Pappofonino


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                « Risposta #97 il: Ottobre 25, 2013, 00:08:24 am »
                La mia opinione su questa vicenda? Maradona non deve niente allo stato mafioso ITAGLIANO! Se ha evaso la mafia partitocratica romana, per come la vedo io, HA FATT PROPRIJ BUON a nun c'è ra niente a ste mappine con i loro assurdi stravizi. Piuttosto andassero a zappare invece di continuare ad estorcere denaro senza mai dirci che fine fanno i nostri soldi! Equitaglia..... :olachupa:

                  Online IoAmo

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                  « Risposta #98 il: Ottobre 25, 2013, 12:07:05 pm »
                  Maledetto :stralol: sto morendo :stralol:

                  Inviato dal mio Pappofonino
                  se non ci fossi tu che mi dai soddisfazione *_*
                  :look:

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                    « Risposta #99 il: Ottobre 25, 2013, 14:18:08 pm »
                    se non ci fossi tu che mi dai soddisfazione *_*
                    :look:

                    Ti dò il +1 che l'altra volta non ho potuto darti perché ero dal cell :look:

                    la controversia ruota intorno al fatto che lui dice che questo avviso non gli è stato notificato o comunque non notificato correttamente, questo mi è parso di capire anche leggendo un articolo sul sole24ore che non riesco a trovare

                    Ma se fosse vero (pure io ricordo una cosa del genere), questo deporrebbe a favore della posizione di Maradona? Cioè il fisco italiano ha l'obbligo di contattare anche cittadini stranieri residenti all'estero se questi hanno debiti?


                      Online jacksparrowraf

                      • Senza la chiave non apriamo quel che si apre con la chiave che lo apre, e a quale scopo scoprire qualcosa che rimarrebbe comunque chiuso, noi, non avendo, la suddetta chiave che invece lo aprirebbe avendola?!
                      • Degustatore di ananassi
                      • Omar Sivori
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                      « Risposta #100 il: Gennaio 05, 2024, 15:17:24 pm »
                      "La Cassazione dà ragione a Maradona, sancisce che non è stato un evasore fiscale cassando la precedente decisione e pronunciandosi in suo favore a dispetto di ben tre dinieghi che lo vedevano soccombente, e anche contro il parere, anche questo negativo, pronunciato dal sostituto procuratore generale Alessandro Pepe". Così Angelo Pisani, storico avvocato difensore di Diego Armando Maradona, all'Ansa, che replica alla notizia apparsa su alcuni quotidiani relativa alla sentenza della Suprema Corte sul presunto caso di evasione fiscale che ha visto protagonista per decine e decine di anni il campione argentino scomparso il 25 novembre 2020.
                      La Cassazione, con il pronunciamento del 14 dicembre scorso, ha confermato la precedente decisione del 2021 e rimesso la decisione finale ai giudici di secondo grado della commissione tributaria regionale per calcoli e spese legali anche se, spiega Pisani, "la vicenda si può ritenere chiusa in quanto dai calcoli Maradona non deve nulla al Fisco italiano, ogni operazione anche matematica oltre che di logica e giustizia porta a zero". A Maradona veniva addebitata una evasione fiscale che da 6 milioni di euro lievitò fino a 37 milioni a causa di interessi e sanzioni negli anni di persecuzione. Il campione argentino, affiancato da Pisani, intraprese una battaglia ormai vinta. "La questione - tiene a precisare Pisani - poteva essere risolta già con l'istanza di autotutela che presentammo nel 2009. Una richiesta depositata in occasione del ritorno in Italia di Maradona a Napoli dove lo scortavamo per evitargli altri pignoramenti e invece rigettata dall'Agenzia delle Entrate e mai rivalutata da altri giudici. Chi risarcirà ora tutti i danni personali, patrimoniali e all'immagine, oltre alla storia e ai valori dello sport subiti per trent'anni da Maradona?", si chiede Pisani.


                      Joshua: Strano gioco. L'unica mossa vincente è quella di non giocare. Che ne dice di una bella partita a scacchi?

                      "Un bravo allenatore fa giocare bene anche giocatori scarsi, uno scarso allenatore fa giocare male anche giocatori forti"

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                        « Risposta #101 il: Gennaio 05, 2024, 18:36:24 pm »
                        Il bello è che non è finita del tutto ora é rimandata alla commissione tributaria. In pratica forse per i 40 anni dai fatti si risolve

                           

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