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Ragioni Karma per messaggio concreto

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'o Banc 'e Napule

    Degustatore di ananassi
    Edinson Cavani
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Questo un post sul punto che posterò sulla mia pagina.
Ovviamente per chi volesse discutere senza isterie.

Lo ammetto, assistere alla macellazione del diritto tra opinionisti fanatici, giornalisti ignoranti, tifosi imbarbariti fa malissimo a chi il diritto lo mastica.
Ne ho lette ed ascoltate di ogni tipo, ma ce ne fosse uno che si sia letto la sentenza del buon Mastrandrea (ve la ricordate la mitica sentenza di Juve-Napoli 3-0? Non ce la faccio, troppi ricordi) che riesce, tra uno specchio e l’altro, con tanto di rumore delle unghie riprodotto su carta, a concepire non soltanto un obbrobio giuridico, ma anche a farlo richiamando a sostegno una sentenza (la 105 del 2021 della Corte di Appello Federale  SS UU), che dice l’esatto contrario di quanto da lui scritto, e che peraltro ribaltava una sentenza “assolutoria”.
E ce ne fosse uno che quella sentenza se la sia andata a leggere, così, almeno per curiosità intellettuale.
Ma io, si sa, sono un poco rompipalle e ho deciso di fare una cosa difficilissima, andare su google e digitare il numero della sentenza…CLAMOROSO AL CIBALI, mi è comparso il file pdf della stessa, una cosa inaspettata.
Poi, cosa ancor più incredibile, me la sono pure letta…e mi fa piacere poter sfatare talune leggende alquanto idiote che il mondo dell’informazione e dei social vi sta propinando da giorni.
“… La prova di un fatto, SPECIALMENTE IN RIFERIMENTO AD UN ILLECITO SPORTIVO, può anche essere e, talvolta, NON PUO’ CHE ESSERE, LOGICA PIUTTOSTO CHE FATTUALE …”. Ma come, direte voi, non era necessario avere la prova, la pistola fumante, la prova TV, il labiale, l’esame scritto, orale e pure le prove di preselezione?
Eh no amisci, benvenuti nel magico mondo del diritto, quello vero, laddove non si pretende che la persona offesa giri con registratori, telecamere e testimoni falsi per poter denunciare un reato…INCREDIBILE AMISCI.
Ma proseguiamo, perché mica finisce qui “… per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – CERTEZZA CHE, PERALTRO, NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI SAREBBE UNA MERA ASTRAZIONE - né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito …”.
E venghino signori venghino a vedere quali tra gli altri possono essere questi indizi “… 1) nessuno dei soggetti interessati poteva avere un motivo di rancore con il sig. M. tale da poter far dubitare della veridicità di quanto da loro riferito; 2) è certo, perché ammesso dallo stesso deferito in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, che, alla fine del primo tempo della gara Pisa-Chievo del 22 dicembre 2020, a seguito di un’azione di gioco, il M. abbia detto qualcosa …”.
Vi ricorda qualcosa?
E d’altronde lo stesso ineffabile Mastrandrea mica dubita della buona fede di Juan Jesus, e dell’assenza di qualsivoglia rancore, e ci dice pure che Acerbi ha ammesso che qualche parolina gli sia scappata…ma allora di questa sentenza che così orgogliosamente richiama, cosa si è letto?
Ma proseguiamo perché qui viene la parte più bella, quella che andrebbe stampata e piazzata sulle telecamere delle varie emittenti sportive “… il ragionamento argomentativo del Tribunale si concretizza nel seguente ERRONEO ASSIOMA: siccome l’arbitro e/o il quarto uomo e/o LA PROVA TV e/o il collaboratore della Procura Federale non hanno sentito direttamente la frase, ciò PROVEREBBE CHE LA FRASE NON E’ STATA PRONUNCIATA …”. Avete capito bene? Avete letto con attenzione? E mo’ chi lo spiega ai professori in TV?
Poi la sentenza si dilunga noiosamente su cosette che per tanti sono irrilevanti tipo l’utilizzabilità per costruire un mosaico probatorio dall’esame dei video, dalle reazioni dei giocatori e simili sciocchezzuole che nella sentenza Acerbi sembrano totalmente irrilevanti…in fondo che noia.
Insomma, Egregio Giudice, ma nel richiamare questa sentenza, esattamente, cosa voleva dirci?
Che in fondo in fondo Acerbi doveva essere condannato?
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