In merito ad un'articolo comparso oggi sul sito del Sole24Ore dal titolo "Ecco perché Maradona deve ancora 40 milioni al Fisco italiano" (questo il link:
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-10-21/ecco-perche-maradona-deve-ancora-40-milioni-fisco-italiano-190015.shtml?uuid=ABdx5IY ) avrei alcune precisazioni da fare...
Premesso che io non mi sento nè sono nessuno per contraddire i giornalisti/economisti/giuristi del rispettabilissimo Sole24Ore, mi sà che, oltre ad aver arronzato il fatto pur di sputtanare D10S, hanno proprio toppato alla grande, e spiego perchè:
I FATTI:
Nel 1991 venne notificato a Maradona, alla Sscn e ai due calciatori brasiliani avviso di accertamento Irpef relativi a diverse annualità tra il 1986 e il 1990. Il Fisco contestava la prassi per cui la società corrispondeva, oltre all'ingaggio, compensi per lo sfruttamento dei diritti d'immagine attraverso società con sede all'estero che poi li "triangolavano" agli atleti. Maradona all'epoca della notifica non era già più in Italia e quindi non impugnò, a differenza degli altri destinatari, l'avviso di accertamento che riguardava i 4 soggetti come coobligati solidali (SSC Napoli, Careca, Alemao, Maradona); a seguito della impugnazione di Careca ed Alemao, l'avviso di accertamento venne annullato con sentenza dagli organi di giustizia tributaria.
Ora, secondo l'agenzia di riscossione EQUITALIA S.P.A. Maradona sarebbe debitore del fisco italiano poichè, non avendo impugnato l'avviso di accertamento notificatogli,sì che l'obbligazione tributaria nei suoi confronti viene considerata "consolidata".
LA MIA OPINIONE:
Fermo restando che a questa vicenda mancano tanti elementi controversi, quali ad esempio le notifiche (mancate o errate) di atti, il calcolo di interessi e mora ecc.. soffermandomi al nocciolo della questione ora esposto, dopo aver letto l'articolo e dopo aver superato l'esame di Diritto Tributario, mi sono detto: "è ora di far chiarezza!", ed eccomi qui.... Cercherò di essere il più chiaro e più sintetico possibile anche se l'uso di termini piuttosto tecnici è inevitabile.
Innanzitutto l'atto di accertamento di obbligazioni solidali è un atto con effetti verso più soggetti ( in tal caso SSC Napoli, Careca, Alemao, Maradona -> detti coobbligati); gli effetti di tale atto non sono inscindibili. L'impugnazione di un accertamento di un'obbligazione solidale non comporta che vi sia "litisconsorzio necessario", cioè partecipazione al giudizio di tutti i coobbligati.
Ciascun soggetto cui l'atto sia notificato può impugnarlo, dando vita ad un autonomo processo; ma non è necessario che nel processo promosso da uno dei coobbligati, siano presenti gli altri.
Detto questo, è bene chiarire che se i coobbligati impugnano l'atto con distinti ricorsi (dando vita a distinti processi) gli esiti, chiaramente, possono essere tanti, quanti sono i processi instaurati. Ma veniamo al nostro caso: cosa succede quando un avviso di accertamento, diretto a più soggetti, sia impugnato da alcuni soltanto (in questo caso Alemao e Careca) e non dagli altri che rimangono inerti (Maradona)?
Può il debitore inerte (Maradona) opporsi alla riscossione facendo valere il giudicato di annullamento dell'accertamento ottenuto dagli altri coobbligati (Alemao e Careca)??????
signori e signore, LA RISPOSTA è SI!!!!
E veniamo ai motivi, di fatto e di diritto:
1) il processo tributario è un processo costitutivo rivolto (solitamente) all'annullamento di atti autoritativi, emanati dall'amministrazione finanziaria;
2) i ricorsi dei coobbligati (Alemao e Careca) hanno per oggetto un identico atto impositivo (avviso di accertamento, unico per tutti) dichiarato con sentenza annullato (Commissione Tributaria Regionale della Campania, sentenza numero 126/1994)
3) L'ANNULLAMENTO DI UN ATTO VALE ERGA OMNES (regola fondamentale di Diritto Amministrativo, quindi di Diritto Tributario, che non è altro che una branca del primo) quindi vale anche per Maradona!!!!
4) La giurisprudenza ritiene applicabile l'art. 1306 comma 2 del Codice Civile, a norma del quale il giudicato (la sentenza) intevenuto in un processo tra il creditore (il Fisco) e uno dei coobbligati (Alemao e Careca) può essere opposto al creditore (il Fisco) ANCHE DAI COOBBLIGATI CHE NON HANNO PARTECIPATO AL PROCESSO (MARADONA)!!!! Si ritiene quindi, che nella solidarietà tributaria, la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento ottenuta da un coobbligato possa essere opposta al fisco dagli altri obbligati, compreso chi non ha impugnato l'accertamento (e cioè il pibe)!!!!
P.Q.M.
Maradona non deve essere considerato debitore di niente e di nessuno!!!!!
ringrazio il mio libro di Istituzioni di Diritto Tributario che mi ha accompagnato nell'esposizione