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Topic: Juventus F.C.  (Letto 1620964 volte)

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Online TomDurrr

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« Risposta #26190 il: Dicembre 02, 2022, 16:40:03 pm »
Bastava l'affaire Politano all'epoca eh Tom :look:
Hai ragione, non credevo però si arrivasse a questi livelli.

Speriamo che questo terremoto li riporto nelle fogne loro e le loro valutazioni fuori da ogni logica.


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    Online TomDurrr

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    « Risposta #26191 il: Dicembre 02, 2022, 16:41:37 pm »
    Comunque gli juventini sul web sono proprio da 104.
    Reato?!?! E oshimen !?!1!!

    Mocc a kitestraviv sei quotato in borsa demente


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      Online kta

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      « Risposta #26192 il: Dicembre 02, 2022, 16:41:49 pm »
      E infatti dall'ultima tua frase, Banco, mi pare di capire che la casistica in mezzo è effettivamente oggetto di grossi dubbi.

        Online kta

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        « Risposta #26193 il: Dicembre 02, 2022, 16:44:43 pm »
        Aggiungo: come fai a quantificare che il falso in bilancio sia servito alle fideiussioni per iscriversi? Io che tifo Napoli più che schifare loro, come faccio a quantificare in 5 e 13 punti le loro magagne nel 2018 e nel 2019 in modo da portarmi a casa due scudetti sacrosanti?
        Per quello, non capisco come ci si possa buttare in voli pindarici. È come se ai tempi del Covid avessi sparato nel mucchio quando chiedevate, senza parlare di studi  :look:

          Online Milionidiutili80

          • Antônio Careca
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          « Risposta #26194 il: Dicembre 02, 2022, 16:51:11 pm »
          Comunque se hanno parlato LORO da Higuain in poi e non ci troviamo lo scudetto del 2018 in bacheca entro due anni, me facc zumpà annanz o Stadium
          Purtroppo l'unico scudetto di cartone che potremo vincere é quello di Callo Alculotto.

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          Leggendo le tue risposte ho sempre la sensazione che si prova quando ti rispondono a bastoni pur non essendo piombo a coppe look
          Ora le cose sono due
          O sei un poco fuori asse, non riesci a centrare il senso di un discorso e questo ti porta a dare risposte random
          O non te ne fotte niente di quello che dice il tuo interlocutore, e lo usi solo da pretesto per dire nu cazz ro tuoje look
          Ounas è la seconda punta titolare dopo insigne, spiace che nancora tu non l'abbia capito look
          Se KK giocasse con la Juve in italia potrebbero giocare con la difesa ad uno : lui ed altri a caso sorteggiati fra gli spettatori

            Offline Darnel

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            « Risposta #26195 il: Dicembre 02, 2022, 16:54:52 pm »
            Anceloffio è peggio di Gastone, un culo talmente grande che è riuscito pure ad affondare la Ndranghetus

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            Trovarti freddo sul letto
            Il mio Quarto Scudetto

              Online mtpgpp

              • Degustatore di ananassi
              • Omar Sivori
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              « Risposta #26196 il: Dicembre 02, 2022, 16:56:15 pm »
              Ancora?
              Ma perché senza lauree in giurisprudenza fate ipotesi?  :look:
              Non per cattiveria però veramente, un po' di umiltà

              non faccio ipotesi riporto solo quello che dicono tutti gli esperti, quelli di parte rube aggingono "ma tanto poteva ricapitalizzare". cmqe l'artcolo 31 sono 2 paginette si possono leggere senza problemi

              https://www.figc.it/media/95475/codice-di-giustizia-sportiva-figc_.pdf

              Art. 31
              Violazioni in materia gestionale ed economica
              1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la
              falsi ficazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli
              organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio
              Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché
              dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il
              fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito
              amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in
              materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli
              organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni
              previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché
              delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal
              presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile
              con la sanzione dell’ammenda con dif fida.
              2. La società che, mediante falsi ficazione dei propri documenti contabili o
              amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di
              ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere
              ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste
              dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
              3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro
              compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita
              con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui
              può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classi fica.


              4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega
              Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che,
              mediante falsi ficazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle
              prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla
              base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più
              punti in classi fica.

              5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera
              a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca
              del tesseramento, le seguenti sanzioni:
              a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la
              penalizzazione di punti in classi fica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo
              posto in classi fica del campionato di competenza;
              b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non
              inferiore a due anni;
              c) a carico dei tesserati, la squali fica di durata non inferiore ad un anno.
              6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94
              quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla
              Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici
              per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale
              nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione
              della penalizzazione di uno o più punti in classi fica. La stessa sanzione si applica in
              caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo,
              delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con
              società dilettantistiche.
              7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione
              sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla
              sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
              8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa
              compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla
              sanzione della squali fica di durata non inferiore a un mese.
              9. L’inosservanza dei divieti di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su
              deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:
              a) a carico della società la penalizzazione di almeno due punti in classi fica e
              l’ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC
              per la cura del vivaio nazionale;
              b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di
              cui all’art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.
              10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra
              tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta
              l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8,
              comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classi fica.
              11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o
              tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi
              delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo
              l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8,
              comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di
              cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9,
              comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).


              Art. 8
              Sanzioni a carico delle società
              1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice,
              delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una
              12
              o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti
              commessi:
              a) ammonizione;
              b) ammenda;
              c) ammenda con dif fida;
              d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
              e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
              f) squali fica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due
              anni;
              g) penalizzazione di uno o più punti in classi fica; se la penalizzazione sul punteggio è
              inef ficace in termini di af flittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in
              tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
              h) retrocessione all'ultimo posto in classi fica del campionato di competenza o di
              qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto
              comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
              i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione
              agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei
              campionati di categoria inferiore;
              l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di
              vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione uf ficiale;

              m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
              n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di
              trasferimenti

                Online kta

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                « Risposta #26197 il: Dicembre 02, 2022, 16:59:10 pm »
                non faccio ipotesi riporto solo quello che dicono tutti gli esperti, quelli di parte rube aggingono "ma tanto poteva ricapitalizzare". cmqe l'artcolo 31 sono 2 paginette si possono leggere senza problemi

                https://www.figc.it/media/95475/codice-di-giustizia-sportiva-figc_.pdf

                Art. 31
                Violazioni in materia gestionale ed economica
                1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la
                falsi ficazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli
                organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio
                Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché
                dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il
                fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito
                amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in
                materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli
                organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni
                previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché
                delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal
                presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile
                con la sanzione dell’ammenda con dif fida.
                2. La società che, mediante falsi ficazione dei propri documenti contabili o
                amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di
                ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere
                ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste
                dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
                3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro
                compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita
                con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui
                può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classi fica.


                4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega
                Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che,
                mediante falsi ficazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle
                prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla
                base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più
                punti in classi fica.

                5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera
                a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca
                del tesseramento, le seguenti sanzioni:
                a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la
                penalizzazione di punti in classi fica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo
                posto in classi fica del campionato di competenza;
                b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non
                inferiore a due anni;
                c) a carico dei tesserati, la squali fica di durata non inferiore ad un anno.
                6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94
                quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla
                Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici
                per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale
                nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione
                della penalizzazione di uno o più punti in classi fica. La stessa sanzione si applica in
                caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo,
                delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con
                società dilettantistiche.
                7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione
                sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla
                sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
                8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa
                compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla
                sanzione della squali fica di durata non inferiore a un mese.
                9. L’inosservanza dei divieti di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su
                deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:
                a) a carico della società la penalizzazione di almeno due punti in classi fica e
                l’ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC
                per la cura del vivaio nazionale;
                b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di
                cui all’art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.
                10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra
                tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta
                l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8,
                comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classi fica.
                11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o
                tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi
                delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo
                l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8,
                comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di
                cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9,
                comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).


                Art. 8
                Sanzioni a carico delle società
                1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice,
                delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una
                12
                o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti
                commessi:
                a) ammonizione;
                b) ammenda;
                c) ammenda con dif fida;
                d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
                e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
                f) squali fica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due
                anni;
                g) penalizzazione di uno o più punti in classi fica; se la penalizzazione sul punteggio è
                inef ficace in termini di af flittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in
                tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
                h) retrocessione all'ultimo posto in classi fica del campionato di competenza o di
                qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto
                comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
                i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione
                agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei
                campionati di categoria inferiore;
                l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di
                vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione uf ficiale;

                m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
                n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di
                trasferimenti
                E ci sta, e ti ringrazio.
                Però NELLA FATTISPECIE che comporta per loro? Il range era già chiaro.

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                  « Risposta #26198 il: Dicembre 02, 2022, 17:00:50 pm »


                  E VAI VA   :stralol:
                  Gravina come Calvi. :sbav:

                  Enviado desde mi RMX3263 mediante Tapatalk

                  Leggendo le tue risposte ho sempre la sensazione che si prova quando ti rispondono a bastoni pur non essendo piombo a coppe look
                  Ora le cose sono due
                  O sei un poco fuori asse, non riesci a centrare il senso di un discorso e questo ti porta a dare risposte random
                  O non te ne fotte niente di quello che dice il tuo interlocutore, e lo usi solo da pretesto per dire nu cazz ro tuoje look
                  Ounas è la seconda punta titolare dopo insigne, spiace che nancora tu non l'abbia capito look
                  Se KK giocasse con la Juve in italia potrebbero giocare con la difesa ad uno : lui ed altri a caso sorteggiati fra gli spettatori

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                    « Risposta #26199 il: Dicembre 02, 2022, 17:05:41 pm »
                    Tu sì, per quello mi fido e infatti non ho quotato te Banco. E sta cosa dei bilanci per iscriversi è chiara. Ma tutta la casistica in mezzo, a parte voi che siete del.settore, chi la sa davvero?
                    Capisci? Per me che non so una fava diventa ALTAMENTE confusionaria la cosa...
                    Al momento io non mi esprimo proprio perché ogni ora esce merda nuova, è un fiume di liquame talmente pieno di sciorda che è impossibile avere delle coordinate precise sulle quali dare un giudizio.
                    Per avere un quadro di insieme si dovrebbe avere tutto il materiale investigativo e conoscere i bilanci.

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                      « Risposta #26200 il: Dicembre 02, 2022, 17:06:34 pm »
                      Aggiungo: come fai a quantificare che il falso in bilancio sia servito alle fideiussioni per iscriversi? Io che tifo Napoli più che schifare loro, come faccio a quantificare in 5 e 13 punti le loro magagne nel 2018 e nel 2019 in modo da portarmi a casa due scudetti sacrosanti?
                      Per quello, non capisco come ci si possa buttare in voli pindarici. È come se ai tempi del Covid avessi sparato nel mucchio quando chiedevate, senza parlare di studi  :look:

                      non fidejussioni, quello che cambierebbe è il patrimonio netto se negativo non ti iscrivi, sentivo capuano che dalle ricostruzioni della procura nel 2019 diverrebbe negativo con il bilancio "corretto".
                      Poi (data vincente la posizione procura ed è tutto da vedere) va dimostrato che era volontaria la cosa (almeno nel penale) e capire se la ricapitalizzazione successiva incide o meno.

                      Il problema è che non ci sono precedenti.
                      Chi è stato beccato per cose del genere (chievo ad esempio) aveva taroccato i conti perchè senza soldi quindi una volta beccato è semplicemente fallito qua gli ovini potevano ricapitalizzare all'infinito (forse da vedere la borsa, la ricapitalizzazione in borsa non è immediata e scontata).

                      inoltre qui c'è un aspetto molto ma molto particolare molte delle cose che hanno fatto incidono sul bilancio perchè quotati in borsa, fatti da altri non sarebbero reato (o non avrebbero dovuto farli proprio) e non inciderebbero sul bilancio.

                      lato uefa pure potrebbero incularseli anni fa non diedero la licenza uefa al genoa per una ricapitalizazione in ritardo per dire, ma nesuno se ne fotteva https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/09-05-2015/genoa-non-ottiene-licenze-uefa-tutto-regola-la-sampdoria-110746944341.shtml

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                        « Risposta #26201 il: Dicembre 02, 2022, 17:09:34 pm »
                        Al momento io non mi esprimo proprio perché ogni ora esce merda nuova, è un fiume di liquame talmente pieno di sciorda che è impossibile avere delle coordinate precise sulle quali dare un giudizio.
                        Per avere un quadro di insieme si dovrebbe avere tutto il materiale investigativo e conoscere i bilanci.
                        E là puntavo io. Mo è presto. E mi fa piacere che me lo dica uno del settore.
                        Piuttosto si può parlare della sensazione che, all'interno del range illustrato da te e mtgpp, si vada in un senso o nell'altro. Esempio: il fatto che l'interesse dall'estero sembra essere lo stesso del 2006 potrebbe essere un fattore che porta i giudici ad avere la mano pesantissima perché a) ne va della credibilità di un movimento e b) potrebbe fare scuola per ridimensionare dei costi che COMUNQUE dovevano andar giù, perché la bolla prima o poi doveva scoppiare...
                        Però è una sensazione come un'altra.

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                          « Risposta #26202 il: Dicembre 02, 2022, 17:12:12 pm »
                          non fidejussioni
                          Quelle ti servono per iscriverti, se il bilancio va così giù da non poterle presentare dici la stessa cosa mia, no?
                          Però di nuovo fai il passo più lungo della gamba: deve essere volontaria per essere dolosa? Tanto ha avuto effetto (grave) comunque....
                          Però "l'hai letto"  :look:
                          Capisci perché dico che così confondi e basta?

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                            « Risposta #26203 il: Dicembre 02, 2022, 17:57:03 pm »
                            Raga buonasera, non ho tempo per leggere tutto il papiello... Ditemi ci sono novità? Li retrocedono? Gli revocano gli scudetti? Agnelli va al 41 bis?

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                              « Risposta #26204 il: Dicembre 02, 2022, 18:09:32 pm »
                              Raga buonasera, non ho tempo per leggere tutto il papiello... Ditemi ci sono novità? Li retrocedono? Gli revocano gli scudetti? Agnelli va al 41 bis?
                              ù

                              E' un po' prestino per qualsivoglia giudizio  :buciodubbio:

                                 

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